
Il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi in nero permettendo loro di evadere iva, tasse e abilitazioni professionali, aggiungendo caos e abusivi al sistema turismo delle case vacanza, purché fungano da fornitori di immobili alle multinazionali. Ne conseguono gli affitti in nero, la mancanza di alloggi e il proliferare degli abusivi ai danni dei consumatori. L’evasione fiscale, quella delle multinazionali, è servita!
Ormai dovrebbe essere chiaro ai più, la direzione del governo è atta a favorire le multinazionali americane e la loro evasione fiscale. Due indizi fanno una prova, ma il terzo indizio è certezza. Prima l’abolizione della legge 217, poi il DL50/2017 e ora la nuova riforma.
I cambiamenti e gli indizi nel tempo
La prima mossa fu quella di abolire la legge 217 del 1983, ad opera del centro destra, la quale definiva la casa vacanza imprenditoriale. La legge, poi venne inglobata nelle varie leggi regionali, dove le varie interpretazioni hanno generato il caos. Ma le multinazionali non erano contente e nel 2017 il DL n° 50, poi convertito in legge, a guida del governo di centro sinistra, che addirittura abilitava le multinazionali all’intermediazione immobiliare, legittimando loro di incassare.
In pratica le agenzie immobiliari non possono farlo, ma le multinazionali sì. Ora, il turno del nuovo governo, di centro destra, il quale permette alle multinazionali di locare anche per una sola notte. Da premettere che questo limite è sempre stato di 7 notti, pertanto la notizia di aver normato il settore con un pernottamento minimo di 2 notti, è falsa!
I danni prodotti dall’abolizione della legge 217
Da premettere che la legge 217, normava la casa vacanza definendola struttura ricettiva imprenditoriale, avente un numero di pernottamenti minimo di sette notti. Inoltre normava la stessa dicitura o denominazione, ossia attribuiva la denominazione case e appartamenti per vacanze. Solo in riferimento agli immobili gestiti in forma imprenditoriale e non ai restanti.
La norma è inglobata nelle leggi quadro regionali
L’abolizione di questa norma, conferiva e obbligava le regioni a inglobarla all’interno delle loro leggi quadro regionali. Da premettere che ogni regione ha l’autonomia per legiferare in materia di turismo, mediante delle proprie leggi quadro. Per autonomia non si intende, il mancato rispetto dell’ordinamento nazionale.
Le norme regionali sono scritte in maniera incomprensibile
Non ci sarebbe stato alcun problema se le regioni avessero inteso quanto in premessa. Invece, la gestione di tale aspetto, ha generato delle interpretazioni da un lato faziose e dall’altro incostituzionali. Questo a seguito della poca chiarezza e accuratezza nel contenuto delle stesse norme regionali. Ciò che sicuramente era stato previsto, al fine di creare incertezza nell’interpretazione delle norme.
Le norme regionali comunque confermano l’impianto originario della legge
Ma incertezza o meno, le case e gli appartamenti per vacanza continuano ad essere disciplinati in base alla norma nazionale, inglobata nelle leggi quadro regionali. Norma la quale prevede in caso di locazione non occasionale, l’apertura della partita iva. La definizione di occasionalità, nonostante non è precisato in quale lasso di tempo agisce, non prevede un’organizzazione stabile, una programmazione, e trova riscontro nella forma occasionale del lavoro autonomo.
La legge nazionale abolita e le leggi regionali, riflettono la norma solo relativamente alla gestione imprenditoriale, e pertanto è facilmente comprensibile cosa comporta il mancato rispetto della norma, operando senza partita iva.
I danni derivati della legge 50/2017
Tra i maggiori danni, gli affitti in nero, il crollo dell’offerta degli affitti residenziali per gli studenti, ingenti perdite per le strutture alberghiere e la crescita dell’abusivismo nel settore.
Il DL 50/2017 poi convertito in legge, ha generato il caos utile agli introiti delle multinazionali, alimentando un mercato di attori totalmente abusivi e impreparati. Una norma che estende la cosiddetta cedolare secca anche sugli affitti brevi, al suo interno aveva molto di più. Una norma che solo dal punto di vista fiscale, ha eretto a intermediari, anche coloro che gestiscono portali immobiliari, ossia le multinazionali che grazie alla norma hanno ormai il monopolio. Ma ecco alcuni controversi aspetti creati ad arte a danno della proprietà privata, delle agenzie immobiliari, degli alberghi e del consumatore.
La possibilità di incassare regalata alle multinazionali, una lotta tra norme
La legge stabilisce la possibilità di incassare a chiunque, purché trattenga e riversi per conto del proprietario il 21% (cosiddetta cedolare secca). La legge vale solo per i rapporti tra persone fisiche, e il pasticcio è servito. Le agenzie immobiliari che intermediano le locazioni brevi, non potevano e non possono incassare, se non dietro uno schema contrattuale che è quello del mandato a titolo oneroso senza rappresentanza, ma non hanno in questo modo alcun obbligo.
Un proliferare di attori improvvisati
Infatti in tal caso le agenzie immobiliari, operano da imprenditori e non rientrano nella legge. Però si attribuisce la facoltà alle multinazionali e a tutta una serie di attori che si improvvisano dall’oggi al domani, gestori di siti web, agenzie viaggi, gestori di immobili conto terzi e via di seguito, di incassare. Nonostante la norma, la possibilità dell’incasso non può essere estesa, perché esistono altre norme che lo impediscono. Una lotta tra norme è in atto, l’evasione fiscale delle multinazionali è servita!
Le multinazionali non hanno mai versato un centesimo di euro
Questo perché la legge definisce l’obbligo in coloro che gestiscono portali immobiliari, senza entrare minimamente nel merito del titolo, secondo il quale si gestisce un portale di annunci immobiliari per locazioni brevi. Per coloro che invece non incassano, vige l’obbligo della comunicazione dell’importo totale presso l’agenzia delle entrate. I coloro sono solo soggetti con codice fiscale italiano, perché ad oggi nessun portale di prenotazioni gestito da una multinazionale, ha versato o comunicato il numero di locazioni. Anzi ha evaso e anche investito i soldi dei proprietari delle case, nel frattempo che glieli versa.
Un danno alle agenzie immobiliari e ai consumatori
Un danno enorme alle agenzie immobiliari e ai consumatori che non riescono a comprendere chi sia l’attore che deve erogare il servizio. Ed ecco che entra in gioco la DAC7, al fine di recuperare le imposte dai proprietari di casa, e mai dalle multinazionali, che possono godere dell’evasione fiscale. Il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi in nero che possono contribuire all’evasione fiscale.
Una legge illegale, creata per gli abusivi e per generare gli affitti in nero
Una legge fatta passare come migliorativa per le casse dello stato, non è altro che peggiorativa, un incentivo serio all’evasione fiscale e il caos è sotto gli occhi di tutti. Tra l’altro, parte della legge si scontra con la legge 39/1989, che istituisce la figura dell’agente immobiliare, ed è pertanto inapplicabile nei confronti di tutti i soggetti che non operano come agenzie immobiliari e non possono pertanto intermediare.
Il vero intermediario esiste già ed è l’agente immobiliare
Infatti secondo l’articolo 1754 del c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Tali attori in base allo schema della legge 50/2017 sarebbero forse interessati dall’articolo 1754 del c.c.?
Il flop del codice identificativo
La legge 50/2017 stabilisce anche il codice identificativo, che molti recepiscono come un codice con il quale poter locare il proprio immobile senza alcun tipo di altro adempimento. Questo perché la stessa legge è scritta in modo tale da ingenerare l’errore, facendo pensare a chiunque che con l’ottenimento di un semplice codice identificativo, può operare alla pari di un albergatore. Un codice ottenibile senza molti fronzoli e con l’inganno.
Chi dovrebbe controllare non ha gli strumenti e non lo fa
Anche perché chi dovrebbe controllare, ossia i vigili, non hanno gli strumenti e non lo fanno. Lo scopo del codice identificativo doveva essere utile a tenere traccia, ma se nella dichiarazione dei redditi, si dichiara un unico importo, la traccia non esiste. Difatti, interverranno successivamente con la Dac7, ma senza i risultati sperati. Almeno per ora, l’evasione fiscale delle multinazionali è salva.
L’occasionalità e il soggiorno minimo di sette notti
La legge 50/2017 non menziona assolutamente la fattispecie dell’occasionalità della locazione breve e del soggiorno minimo, che per tutta Italia è di sette notti. Ovviamente, tale aspetto è già contenuto nelle varie leggi quadro regionali, che stabiliscono l’attività della casa vacanza imprenditoriale. E non importa il numero degli appartamenti, perché l’affitto deve essere occasionale e per un minimo di sette notti, per evitare di incorrere nell’apertura della partita iva. Noi siamo stati e siamo ancora gli unici ad aver studiato la normativa che regola l’attività degli affitti brevi, rendendola pubblica, più di 10 anni fa. Perché i governi e l’autorità garante per la concorrenza non sono mai intervenuti? E’ chiaro che il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi in nero che producono evasione fiscale, o ne è condizionato.
Il nuovo DDL sulle locazioni turistiche
Falsamente i media riportano come questo DDL voglia limitare a due notti l’affitto del proprio appartamento, quando invece tale aspetto è assolutamente falso. La locazione minima, ad oggi, è di sette notti, e questo è riportato nero su bianco all’interno di ogni legge regionale, che riceve le indicazioni della legge 217, ora abrogata.
Si sta cercando di focalizzare l’attenzione su questo aspetto in maniera assolutamente faziosa. Inoltre nella legge si parla di figure quali l’Host e il Property Manager.
Host e Property Manager esistono già nel nostro ordinamento, ma in italiano
Ma che senso ha utilizzare i termini anglosassoni per definire ciò che già esiste? L’Host è già il proprietario, e nel nostro codice civile tale figura esiste. Quindi per quale motivo utilizzare un’altra definizione? Anche il Property manager esiste in qualità di Gestore di immobili conto terzi ed ha già il suo codice Artecori. Tali definizioni sono state create ad arte dalle multinazionali che fanno evasione fiscale e servono a definire, a dare un titolo a coloro che sono dei semplici portatori di immobili. I cosiddetti fornitori di bassa manovalanza.
Prenotazioni solo per una notte, il grande ribasso in favore delle multinazionali
Perché tanto rumore se la questione principale è quella di regalare la possibilità alle multinazionali di locare anche per una notte e di evadere il fisco? Tra l’altro si chiede all’Istat di aprire un codice Ateco allo scopo, ma il property manager deve avere un’agenzia immobiliare???
In che senso il property manager, ossia un gestore di immobili conto terzi deve anche avere un’agenzia immobiliare e un codice Artecori? Il codice Artecori per le agenzie immobiliari esiste già e da un bel pezzo, così come esiste il codice artecori per i gestori di immobili.
Il governo che favorisce le multinazionali degli affitti brevi alimenta gli affitti in nero, l’evasione fiscale e gli abusivi
In pratica per sintetizzare, il governo attuale, sta regalando la possibilità alle multinazionali di permettere le prenotazioni anche per una sola notte e di incrementare il loro portafoglio immobiliare abilitando ulteriori fornitori di immobili, senza alcuna esperienza e specializzazione in materia. Questo a danno della proprietà privata, delle agenzie immobiliari e degli albergatori. A farla da padrone saranno gli affitti in nero, l’evasione fiscale, l’impossibilità per gli studenti e i lavoratori di trovare alloggi disponibili. L’abusivismo già dilagante continuerà il suo corso a danno dei consumatori e dell’intero comparto turistico.
Nel frattempo le associazioni degli albergatori e degli agenti immobiliari recitano una parte, una brutta parte, ma senza intervenire e incidere nel merito. Il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi in nero, l’evasione fiscale e questo è il dato inconfutabile che emerge da tutta questa questione.
Ma almeno l’Iva, le multinazionali la pagano?
Oss e Ioss cosa sono e come funziona
A quanto sembra, l’Iva non viene pagata da parte delle multinazionali degli affitti brevi in nero. L’evasione fiscale primeggia. E nel frattempo oltre alla normativa circa la DAC7, è entrata in vigore anche la normativa sul commercio internazionale.
Cos’è il nuovo regime iva OSS e IOSS secondo l’Agenzia delle Entrate
Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia dà attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.
L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali). (quindi anche le multinazionali degli affitti o locazioni brevi)
Come funziona il regime OSS e IOSS secondo l’Agenzia delle Entrate
Per quanto riguarda le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, l’articolo 14bis della Direttiva IVA stabilisce che l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore nei confronti del privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA nei confronti dell’erario. Ai fini IVA, in sostanza, l’operazione principale B2C viene “scissa”, per presunzione, in due operazioni: la prima è un’operazione B2B, tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica; la seconda è un’operazione B2C tra quest’ultima e il consumatore finale. Qui la lettura
Si riporta al proposito uno stralcio delle Note Esplicative pubblicate dalla Commissione UE a settembre 2020, chiarificatrici del punto:
…”I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica saranno coinvolti nella riscossione dell’IVA su tali vendite. A tale proposito, nella direttiva IVA, è stata introdotta una nuova disposizione giuridica (articolo 14 bis) secondo la quale si considera che tali soggetti passivi, in determinate circostanze, effettuino le cessioni essi stessi e siano tenuti a contabilizzare l’IVA su tali vendite (disposizione relativa al fornitore presunto).
(…)
Un soggetto passivo, ossia un’interfaccia elettronica, non è considerato facilitare la cessione se:
- a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni (cfr. sezione 2.1.6.1); e
- b) non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato (cfr. sezione 2.1.6.2); e
- c) non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni (cfr. sezione 2.1.6.3).
Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente da un soggetto passivo affinché quest’ultimo venga considerato non facilitare la cessione. Di conseguenza, anche se un soggetto passivo svolge soltanto una delle attività di cui sopra, può comunque essere considerato facilitare la cessione di beni.”
Perché il governo non applica le leggi già esistenti? Le multinazionali, non stabiliscono indirettamente o direttamente i termini e le condizioni della locazione? E non incassano? E’ chiaro che il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi.
In sintesi se il portale della multinazionale incassa paga l’IVA
In sintesi, le norme stabiliscono che coloro che facilitano la vendita di beni e servizi, se incassano devono partecipare al pagamento dell’IVA. Il nuovo governo è a conoscenza se queste multinazionali che tanto si affretta a normare, hanno versato un centesimo di iva? E non trattasi dell’Iva applicata sulle commissioni, ma dell’Iva che deve essere applicata sull’intero importo della prenotazione. Quindi l’Iva deve essere calcolata su una base imponibile più alta, e non solo sulle provvigioni.
La multinazionale che paga l’Iva ha l’obbligo di trattenere il 21%?
In realtà, le multinazionali delle prenotazioni brevi che pagano l’Iva in base alle norme europee, e sull’intero importo, agiscono in forma imprenditoriale. Agendo in tale forma non rientrano nella legge 50/2017. Ma in realtà, e secondo la legge, le multinazionali non potrebbero incassare alcun importo, perché non sono agenzie immobiliari e non operano secondo lo schema del mandato a titolo oneroso senza rappresentanza.
La multinazionale non può trattenere il 21% di cedolare secca
Pertanto sarebbe illegale se trattenessero il 21% dell’importo della cedolare secca, se non applicassero l’iva ai clienti finali, (perché hanno l’obbligo di fatturare in quanto incassano), e se operassero come intermediari perché esiste la legge 39/1989. E’ chiaro che il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi, e in nero.
Una truffa ai danni dei consumatori alla luce del sole
I consumatori sono ignari del fatto che stanno prenotando un immobile privato, in quanto le pubblicazioni vengono fatte passare come strutture e case o appartamenti vacanza, quando non sono ne l’una e ne l’altra. Sono semplici abitazioni private messe a reddito con tutti i pro e i contro di coloro che non sono del mestiere. Le varie leggi regionali, sono molto esplicite al riguardo e classificano le case e gli appartamenti per vacanza come gestiti in forma imprenditoriale.
Associazioni di categoria solo di passerella
Dove sono le associazioni dei consumatori? E le associazioni degli albergatori? A loro va bene se un immobile viene pubblicizzato come struttura e casa vacanza senza esserlo? Le multinazionali non certo verificano, perché il loro unico scopo è l’incasso. Anzi fomentano e spingono in tal senso. Ma la gestione di un incasso porta come conseguenza una serie di adempimenti, tra i quali, l’iva, le abilitazioni professionali, la stesura dei contratti di locazione, anche la registrazione degli ospiti, la comunicazione dei dati all’Istat, e via di seguito.
Consumatori raggirati dovrebbero chiedere i danni alle multinazionali
Un vera e propria truffa ai danni dei consumatori, i quali sono ignari della procedura burocratica e delle norme che regolano il rapporto commerciale. Inoltre una richiesta collettiva di reso della provvigione impropriamente percepita da questi soggetti non abilitati, porterebbe alla loro chiusura per bancarotta. Questo perché chi non è agente immobiliare non ha diritto ad alcuna provvigione anche se mascherata come commissione.
E quindi si creano altre norme a vantaggio di chi? Del consumatore o della multinazionale?
Non servono altre norme, devono essere fatte rispettare quelle esistenti
Le norme esistenti prevedono come già ampiamente descritto nell’articolo l’operatività occasionale e non, la gestione quindi non imprenditoriale e la gestione imprenditoriale. I soggetti che possono intermediare sono solo le agenzie immobiliari e nessun altro attore, perché vige la legge 39/1989.
Se le multinazionali incassano devono rispettare le norme conseguenti
Se le multinazionali degli affitti brevi incassano l’importo della prenotazione, stanno operando con lo schema del mandato a titolo oneroso senza rappresentanza tipico ed esclusivo delle sole agenzie immobiliari ed hanno l’obbligo di pagare l’iva sull’intero importo della prenotazione, redigere il contratto di locazione e assumersi tutte le obbligazioni come previsto per le agenzie immobiliari. Nessun obbligo di stipula del contratto è previsto a carico dei proprietari di immobili e nessun importo deve essere trattenuto loro.
Le multinazionali degli affitti brevi in nero devono operare come le agenzie immobiliari
Pertanto le multinazionali degli affitti brevi in nero devono operare come agenzie immobiliari o solo con le agenzie immobiliari se non vogliono assumersi gli oneri previsti dalle leggi. Permettere loro di incassare, di pagare l’iva solo su una piccola parte e di non assumersi alcun obbligo, significa favorirli in barba a tutte le leggi in vigore.
Multinazionali degli affitti brevi in nero a braccetto con i governi favoriscono gli abusivi e l’evasione fiscale
Inoltre ciò ha comportato il proliferare di un esercito di abusivi non specializzati, la rapina nei confronti dei proprietari di casa, l’impossibilità nei confronti delle agenzie immobiliari di poter esercitare la loro professione. Il governo favorisce le multinazionali degli affitti brevi in nero, la loro evasione fiscale perché non applica le leggi già in vigore. Sono anni che questa situazione va avanti e i media recitano sempre lo stesso copione, e mai si sanziona come dovrebbe essere, il comportamento illegale di queste multinazionali.

Riportiamo alcune faq per una migliore comprensione dei contenuti
Si, un proprietario che intende operare in forma non occasionale e spendere il suo immobile come casa vacanza deve conferire un mandato a titolo oneroso senza rappresentanza a un’agenzia immobiliare
No, è obbligo del portale di prenotazione della multinazionale far sottoscrivere un contratto di locazione, se questo incassa.
No, non può farlo se è lui ad incassare o meno. Se non incassa deve solo segnalare il numero delle locazioni presso l’agenzia delle entrate
No, perché l’obbligo di emettere il contratto e la ricevuta o fattura fiscale è in capo al portale.
Questa informazione è presente nella legge quadro sul turismo della tua regione
Se affitti una tantum puoi farlo, se invece crei dei tariffari, stabilisci i servizi inclusi ed esclusi, e ti muovi in maniera organizzata, devi aprire la partita iva
Si, che il tuo affitto sia breve o meno, il certificato energetico è d’obbligo. E’ obbligatorio esporlo anche in fase di pubblicazione. Il portale che non lo espone per tuo conto è fuori legge e le sanzioni possono anche interessare te.
No, perché stanno ingannando. Le norme al riguardo sono molto chiare. Solo gli immobili che hanno presentato la scia al comune allo scopo sono definiti casa vacanza, oppure se viene sottoscritto un mandato a titolo oneroso senza rappresentanza presso un’agenzia immobiliare.
No, stanno falsando il mercato perché un immobile non può essere paragonato a una struttura alberghiera. Le aspettative del consumatore sono falsate. La struttura è quando per esempio esiste una reception.
Si, deve farlo secondo la legge. In epoca green poi, è strano che nessuno se ne occupi di far rispettare le leggi.
Anzitutto se il tuo immobile non ha la scia e tu non hai una partita iva, non puoi utilizzare la dicitura casa o appartamento vacanza. Circa l’agenzia, nulla ha a che vedere con i contratti di locazione e con l’intermediazione di immobili. L’agenzia viaggi deve vendere i biglietti e i pacchetti dei tour operator. E un tour operator serio non tratta l’immobile di zia Caterina.
No, anzi è illegale. Loro devono applicare l’iva sull’intero importo della prenotazione ed emettere fattura a chi prenota. A te privato, devono ritornare gli importi netti. Ma così non ti converrebbe pubblicare il tuo immobile tramite loro.
Ti fideresti di uno sconosciuto? No! La figura del property manager non esiste e se il governo la vorrà definire, comunque non ha esperienza in ambito immobiliare. Tra l’altro il property manager tradotto è il gestore di immobili che nulla ha a che fare con l’intermediazione.
Non esiste il contratto vuoto per pieno nel settore degli immobili a uso affitto breve. Sono contratti di grossi tour operator che organizzano pacchetti viaggio.
No, è illegale. Il sub affitto nasce per altro e non certo per attivare un’attività commerciale in questo modo. E’ un raggiro molto pericoloso.
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